La fattura elettronica per i medici e gli operatori sanitari segue regole particolari rispetto alle altre partite IVA. Il punto più importante, spesso frainteso, è questo: per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige un vero e proprio divieto di emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), a tutela della riservatezza dei dati sanitari. In questi casi la fattura al paziente resta cartacea o in PDF, mentre i dati vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. Vediamo con ordine obblighi ed esenzioni, senza confusione.
Il divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie
Il legislatore ha stabilito, in via prudenziale e a tutela dei dati particolari (quelli relativi alla salute), che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non debbano transitare dallo SdI. Questo perché il flusso della fattura elettronica passa attraverso un sistema pubblico centralizzato e conterrebbe informazioni sanitarie sensibili collegate al singolo paziente.
Il divieto riguarda in particolare i dati che confluiscono nel Sistema Tessera Sanitaria (STS), ma la prassi consolidata è di non emettere fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie verso i privati in generale. In pratica il medico, il dentista, il fisioterapista, lo psicologo e simili emettono al paziente una fattura cartacea o PDF tradizionale.
Il Sistema Tessera Sanitaria (STS)
Il Sistema Tessera Sanitaria è la piattaforma a cui gli operatori sanitari trasmettono i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini. Questi dati alimentano la dichiarazione dei redditi precompilata e consentono al contribuente di beneficiare delle detrazioni per spese mediche.
Il flusso, in sintesi, è questo:
- Il medico emette la fattura al paziente in formato cartaceo/PDF.
- I dati della spesa sanitaria vengono inviati al Sistema TS nei termini previsti.
- Il cittadino ritrova la spesa nella precompilata, con la possibilità di detrazione.
- Il paziente può esercitare l’opposizione all’invio dei propri dati al STS: in tal caso la spesa non confluisce nella precompilata, ma la fattura resta comunque non elettronica via SdI.
È importante distinguere due obblighi diversi: la trasmissione dati al STS (adempimento verso il fisco per la precompilata) e l’emissione della fattura al paziente (che qui non è elettronica via SdI).
Quando il medico usa comunque la fattura elettronica
Il divieto è circoscritto alle prestazioni sanitarie verso persone fisiche. Ci sono però situazioni in cui l’operatore sanitario emette regolarmente fattura elettronica via SdI, ad esempio:
- Fatture verso altri soggetti titolari di partita IVA, come una clinica, una struttura, una società o un altro professionista (rapporti B2B).
- Fatture verso enti e Pubbliche Amministrazioni, che seguono le loro regole con Codice Univoco Ufficio.
- Prestazioni non sanitarie eventualmente rese dallo studio (ad esempio consulenze o attività che non rientrano tra le prestazioni sanitarie verso persone fisiche).
In altre parole, non è il medico “in quanto tale” a essere escluso, ma la tipologia di prestazione (sanitaria, verso persona fisica) a determinare il divieto.
Riepilogo pratico
| Situazione | Fattura verso il cliente | Dati al Sistema TS |
|---|---|---|
| Prestazione sanitaria a persona fisica | Cartacea/PDF (no SdI) | Sì, salvo opposizione del paziente |
| Prestazione a paziente che si oppone all’invio dati | Cartacea/PDF (no SdI) | No (dati non trasmessi) |
| Prestazione verso azienda/struttura (B2B) | Elettronica via SdI | Non pertinente |
| Prestazione non sanitaria a persona fisica | Di norma elettronica via SdI | Non pertinente |
Il bollo e gli altri adempimenti
Anche per il medico valgono le regole ordinarie sull’imposta di bollo: sulle fatture senza IVA (ad esempio prestazioni sanitarie esenti) di importo superiore a 77,47 euro è dovuto il bollo di 2,00 euro. Restano fermi gli obblighi di numerazione, datazione e conservazione dei documenti. La conservazione delle fatture va garantita per 10 anni; per le fatture cartacee/PDF non transitate dallo SdI valgono le regole di conservazione ordinaria dei documenti fiscali.
Trattandosi di dati sanitari, è essenziale gestire tutto con la massima attenzione alla privacy e conservare in modo sicuro sia le fatture sia le ricevute degli invii al Sistema TS.
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Domande frequenti
I medici devono emettere fattura elettronica ai pazienti?
No. Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche è vietato emettere fattura elettronica via SdI: la fattura al paziente resta cartacea o in PDF, mentre i dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
Perché esiste questo divieto?
Per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, che sono dati particolari. Facendoli transitare da un sistema pubblico centralizzato come lo SdI si esporrebbero informazioni sensibili sulla salute dei pazienti.
Un medico usa mai la fattura elettronica?
Sì, quando fattura verso altri soggetti con partita IVA (cliniche, strutture, società), verso la Pubblica Amministrazione o per prestazioni non sanitarie. Il divieto riguarda solo le prestazioni sanitarie verso persone fisiche.
Cosa succede se il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema TS?
La spesa non confluisce nella dichiarazione precompilata, ma la fattura resta comunque cartacea/PDF e non viene emessa via SdI.
