La mancata consegna della fattura elettronica è una situazione più comune di quanto si pensi e, soprattutto, non significa che la fattura sia “persa” o non valida. Quando lo SdI (Sistema di Interscambio) non riesce a recapitare il file al destinatario, emette una notifica di mancata consegna e mette comunque la fattura a disposizione nell’area riservata del destinatario. Vediamo cosa succede esattamente, perché accade e cosa devono fare chi emette e chi riceve.
Cosa significa “mancata consegna”
Ogni fattura elettronica passa dallo SdI, che ne verifica il tracciato e prova a recapitarla all’indirizzo telematico indicato (codice destinatario o PEC). Se il controllo formale va a buon fine ma il recapito fisico non riesce, lo SdI genera una notifica di mancata consegna (spesso chiamata “MC”) indirizzata a chi ha emesso la fattura.
È fondamentale capire una cosa: la mancata consegna non è uno scarto. La fattura è stata accettata dal sistema, è valida a tutti gli effetti ed è stata registrata dallo SdI. Semplicemente non è stato possibile consegnarla al canale del destinatario in quel momento.
Perché la fattura elettronica non viene consegnata
Le cause più frequenti di una fattura elettronica non consegnata sono:
- Il destinatario non ha comunicato un canale valido (nel file compare “0000000” senza PEC) e non ha registrato un indirizzo telematico.
- La casella PEC indicata è piena, scaduta o non attiva.
- Il codice destinatario indicato non è più attivo o il canale non è momentaneamente raggiungibile.
- Il destinatario è un consumatore finale (privato senza partita IVA): in questi casi la fattura viene messa a disposizione nell’area riservata e al cliente si consegna una copia di cortesia.
La “messa a disposizione” nell’area riservata
Quando la consegna non riesce, lo SdI non abbandona il documento: lo rende disponibile nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del destinatario sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il destinatario, accedendo alla propria area, trova quindi la fattura consultabile e scaricabile.
Questa “messa a disposizione” ha un effetto pratico importante: la fattura è sempre recuperabile, anche se il canale telematico non ha funzionato. Per il destinatario che monitora la propria area riservata, nessun documento va davvero perso.
Cosa deve fare chi emette la fattura
Se ricevi dallo SdI una notifica di mancata consegna, come emittente non devi rifare la fattura: è già stata acquisita e registrata. Gli aspetti pratici da curare sono:
- Informare il cliente che la fattura è disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Questo è un adempimento previsto: il fornitore dovrebbe comunicare tempestivamente al cessionario/committente l’avvenuta emissione, dato che il documento non è stato recapitato al suo canale.
- Consegnare una copia di cortesia (PDF o cartacea) al cliente, così che sappia importo, scadenze e riferimenti anche senza accedere subito all’area riservata.
- Conservare la fattura secondo le regole ordinarie (la conservazione a norma va comunque garantita per 10 anni).
Attenzione: la data di “presa visione” o disponibilità nell’area riservata può avere rilievo ai fini della detrazione dell’IVA per il destinatario. Per questo la comunicazione al cliente non è solo cortesia, ma buona prassi fiscale.
Cosa deve fare chi riceve
Se sei tu il destinatario e sospetti di non aver ricevuto delle fatture, la mossa giusta è controllare periodicamente la tua area riservata: lì trovi anche le fatture messe a disposizione. Per evitare del tutto il problema:
- Registra il tuo indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) nell’area riservata: da quel momento lo SdI recapiterà sempre lì tutte le tue fatture, anche se il fornitore indica dati incompleti.
- Mantieni la PEC attiva e con spazio libero, se la usi come canale.
- Verifica che il software con cui ricevi le fatture sia collegato a un canale accreditato e funzionante.
Mancata consegna vs scarto: una differenza da tenere a mente
| Situazione | Significato | La fattura è valida? |
|---|---|---|
| Mancata consegna | Fattura acquisita dallo SdI ma non recapitata al canale; messa a disposizione nell’area riservata | Sì, è valida |
| Scarto | Fattura respinta per errori formali (dati mancanti/errati) | No, va corretta e riemessa entro i termini |
Confondere le due situazioni porta a errori: in caso di scarto occorre correggere e riemettere il documento entro i termini previsti (in genere entro 5 giorni dalla notifica di scarto); in caso di mancata consegna, invece, non serve riemettere nulla.
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Domande frequenti
La fattura con “mancata consegna” è valida?
Sì. La mancata consegna non è uno scarto: la fattura è stata acquisita dallo SdI ed è valida. Semplicemente non è stata recapitata al canale del destinatario, ma è disponibile nella sua area riservata.
Devo riemettere la fattura se ricevo la notifica di mancata consegna?
No. Non va riemessa. Devi però informare il cliente che la fattura è disponibile nella sua area riservata e, di norma, consegnargli una copia di cortesia.
Dove trovo le fatture messe a disposizione?
Nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate del destinatario, dove sono consultabili e scaricabili.
Come evito la mancata consegna in futuro?
Registrando il proprio indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) nell’area riservata: da quel momento lo SdI recapiterà sempre lì tutte le fatture.
