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Fatturazione Elettronica

DDT e fattura elettronica: come emettere la fattura differita dai documenti di trasporto

Gianluca Gentile
Gianluca Gentile
· 6 min di lettura

Il collegamento tra DDT e fattura elettronica è uno dei nodi più frequenti per chi vende beni con consegna scaglionata nel tempo: il documento di trasporto (DDT) accompagna la merce al momento della consegna, mentre la fattura può essere emessa in un secondo momento, in forma differita e riepilogativa. In pratica puoi consegnare i beni durante il mese emettendo un DDT per ogni spedizione e, poi, riepilogare tutte le consegne effettuate verso lo stesso cliente in un’unica fattura differita, da trasmettere allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni. In questo articolo vediamo come funziona il meccanismo, quali dati riportare e quali termini rispettare.

Che cos’è il DDT e a cosa serve

Il documento di trasporto è il documento che accompagna la merce durante il trasferimento dal venditore al cliente. Non è una fattura e non liquida l’IVA: serve a dare data certa alla consegna dei beni e a permettere l’emissione successiva della fattura differita. È lo strumento che “aggancia” la movimentazione fisica dei beni alla successiva fatturazione.

Un DDT contiene tipicamente:

Il DDT resta un documento cartaceo o gestionale: non va trasmesso allo SdI. Ciò che diventa fattura elettronica è la successiva fattura differita che riepiloga i DDT.

La fattura differita: quando si può usare

La fattura differita è ammessa per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto (o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui è effettuata l’operazione). È la soluzione tipica per chi effettua più consegne allo stesso cliente nel corso del mese e vuole evitare di emettere una fattura per ogni spedizione.

Il vantaggio è duplice: semplificazione amministrativa (una fattura invece di molte) e migliore gestione finanziaria, perché la fattura può essere emessa in un momento successivo rispetto alla consegna fisica dei beni.

Il termine dei 12 giorni e quello del giorno 15

È utile ricordare la differenza rispetto alla fattura immediata:

Attenzione a un aspetto contabile: anche se la fattura differita si trasmette a inizio del mese successivo, l’IVA resta imputata al mese in cui le operazioni sono state effettuate (mese di consegna). La differita sposta il momento di emissione, non il periodo di competenza dell’imposta.

Come si collega il DDT alla fattura elettronica

Nel tracciato XML della fattura elettronica esiste un’apposita sezione dei “dati DDT” in cui indicare numero e data dei documenti di trasporto riepilogati. In questo modo la fattura differita richiama esplicitamente i DDT che la sostengono, garantendo tracciabilità tra movimentazione fisica dei beni e fatturazione.

Il flusso operativo tipico è:

Il tipo documento da usare

Per la fattura differita il tracciato prevede uno specifico tipo documento (TD24), che identifica appunto la “fattura differita”. Utilizzare il codice corretto è importante perché qualifica in modo inequivocabile la natura del documento verso l’Agenzia delle Entrate e verso il cliente.

Fattura riepilogativa da più DDT

La fattura differita è, per sua natura, spesso una fattura riepilogativa: un unico documento che raccoglie più consegne dello stesso mese verso lo stesso cliente. Ogni riga può richiamare la relativa consegna, e la sezione dei dati DDT elenca i documenti di trasporto collegati. Questo consente al cliente di riconciliare facilmente ciò che ha ricevuto con ciò che gli viene fatturato.

Alcune buone pratiche:

Bollo e altri aspetti pratici

Se l’operazione fatturata è fuori campo IVA, esente o non imponibile per importi superiori a 77,47 euro, sulla fattura si applica l’imposta di bollo di 2,00 euro. Questo vale anche per le fatture differite quando ne ricorrono i presupposti. La gestione del bollo sulle fatture elettroniche è tracciata dall’Agenzia delle Entrate su base trimestrale.

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Domande frequenti

Il DDT va trasmesso allo SdI?

No. Il DDT è un documento di trasporto che accompagna la merce e non viene inviato al Sistema di Interscambio. Allo SdI si trasmette la successiva fattura elettronica (differita) che riepiloga i DDT.

Entro quando si emette la fattura differita?

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, riepilogando le consegne del mese verso lo stesso cliente documentate da DDT. L’IVA resta però imputata al mese di effettuazione delle operazioni.

Quale tipo documento uso per la fattura differita?

Si utilizza il codice TD24, previsto proprio per la fattura differita nel tracciato della fattura elettronica.

Posso riepilogare più DDT in una sola fattura?

Sì. La fattura differita è tipicamente riepilogativa: raccoglie più consegne dello stesso mese verso lo stesso cliente e ne richiama i DDT nella sezione dedicata del tracciato XML.

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